Art. 8.

      1. L'articolo 684 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 684. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). - In

 

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caso di pubblicazione, integrale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di atti di indagine di un procedimento penale, o del loro contenuto, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, l'editore è punito con la sanzione amministrativa della multa da euro 20.000 a euro 100.000. Competente a irrogare la sanzione è il Garante per la protezione dei dati personali, che la quantifica tenendo conto della gravità del fatto e della diffusione del mezzo di comunicazione».